Art. 4.
(Interventi su centri storici e su centri
e nuclei urbani e rurali).

      1. Entro tre mesi dalla perimetrazione dei centri e dei nuclei individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono i programmi di recupero e i relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata:

          a) la ricostruzione o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica;

          b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

      2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente.
      3. Nei programmi predisposti ai sensi del comma 1 sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, le volumetrie, le superfici e le destinazioni d'uso delle opere nonché i soggetti realizzatori degli interventi.
      4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, valutano e approvano i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorità nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione dei programmi medesimi.

 

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